Bonus ricerca e sviluppo anche sui beni già venduti

Bonus ricerca e sviluppo anche sui beni già venduti

Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo concesso anche in esecuzione di ricerche e studi svolti successivamente alla commercializzazione dei prodotti. Questo è uno dei principali chiarimenti della risoluzione 122/E del 10 ottobre dell’agenzia delle Entrate. Ma ce ne sono molte altre: cliccando qui sotto tutte le novità in cinque passaggi.

 

1. Il calcolo del bonus

La legge di bilancio 2017 (legge 232/16) potenzia il credito d’imposta per R&S. Tre gli strumenti messi in atto: proroga di un anno dell’incentivo; incremento a 20 milioni dell’importo massimo spettante; fissazione dell’aliquota di imposta al 50% per tutte le spese ammissibili; eliminazione, della distinzione tra «personale altamente qualificato» e personale «non altamente qualificato». Dal 2017, quindi, il credito d’imposta R&S si applica in misura piena per tutte le spese del personale impiegato nelle attività di ricerca

2. Studi e ricerche post vendita

La risoluzione 122/E/2017 ha affermato l’agevolabilità delle spese per ricerche e studi effettuate ex-post rispetto alla commercializzazione dei prodotti cui si riferiscono. Per arrivare a questo è fondamentale che tali spese siano sostenute per ricerche e studi rivolti alla modifica e/o al miglioramento di prodotti o processi esistenti.

3. Le spese dei professionisti

Le spese sostenute per l’attività di R&S svolta da professionisti in autonomia di mezzi e di organizzazione rientrano nell’ambito oggettivo dell’agevolazione e sono riconducibili alternativamente ai costi alle lettere c) o d) dell’articolo 3, comma 6, Dl 145/2013. In caso di mancanza di contratti di ricerca, tali costi sono qualificabili, in via prudenziale, quali spese per competenza tecnica di cui alla lettera d) dell’articolo 3 del decreto. In caso di mancanza di contratti di ricerca, tali costi sono qualificabili, in via prudenziale, quali spese per competenza tecnica di cui alla lettera d) dell’articolo 3 del decreto.

4. Contratti di lavoro

In accordo con la risoluzione 55/E/2016 l’Agenzia ha ribadito, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, l’assimilazione dei rapporti di lavoro derivanti da contratti di somministrazione a quelli derivanti dai contratti di lavoro dipendente. Sono, quindi, agevolabili le spese sostenute per il personale impiegato in attività di R&S in presenza di contratti di somministrazione

5. Società controllate e collegate

Ricordando che la relazione illustrativa al decreto attuativo nega l’agevolazione ai costi relativi a contratti stipulati con società controllate o controllanti, l’Agenzia chiarisce che, ai fini della verifica della sussistenza del controllo, non è sufficiente che non venga superato il limite del 49% dei diritti di voto in assemblea. In tal caso si può comunque esercitare un’influenza dominante sull’assemblea della società. Quindi, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, la verifica della sussistenza dell’influenza dominante deve essere svolta caso per caso, prescindendo dalle percentuali di voto possedute nella società commissionaria.

Compensazione crediti tributari superiori a 5.000/00

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 (D.L. n. 50/2017), è stato stabilito che i contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito delle società e all’Irap per importi superiori a €. 5.000 annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 241/1997. Stessa procedura deve essere applicata nel caso di crediti Iva superiori ai 5.000/00.

 

 

Rottamazione delle cartelle: come rateizzare

I debitori possono estinguere il debito derivante dalla cartella di pagamento senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, gli interessi di dilazione nonché le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999. L’art. 6, comma 2, stabilisce tassativamente che il debitore entro il 31 marzo 2017 deve presentare all’agente della riscossione apposita dichiarazione (Modello DA1): indicando il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cinque; indicando la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione; assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. L’art. 6, comma 8, citato prevede che la rottamazione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, “purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31dicembre 2016”. In base alla formulazione letterale della norma: si richiede il pagamento di sole tre rate e non di tutto il pregresso; i versamenti possono avvenire anche in ritardo, purché entro la data di presentazione della domanda (31 marzo 2017); trattandosi di norma speciale, nella fattispecie, non è applicabile l’art. 31 D.P.R. n. 602/73 ma l’art. 1193, comma 1, codice civile: “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”. Perciò, nella suddetta dichiarazione, il debitore deve fare esclusivo riferimento alle rate di ottobre, novembre e dicembre 2016, contrariamente alle tesi di Equitalia del 20 dicembre 2016.